Regolazioni di accessibilità

Martedì, 11 Luglio 2023 18:31

ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

Con Ordinanza n. 119 dell'11 luglio 2023 del Sindaco Giambattista Di Pippa, si disciplinano le emissioni sonore durante il periodo estivo da luglio a settembre 2023 e si stabilisce l’orario ove esse sono vietate, per tutelare la quiete pubblica.

Per tutte le manifestazioni estive autorizzate dal Comune di Castellaneta, sono previste le seguenti regolamentazioni:

  • dalle ore 19:00 del giorno dell’evento alle ore 24:00 fino ad un limite massimo di 70 dBA misurato sulla facciata dell’edificio abitativo più esposto;
  • dalle ore 24:00 alle ore 01:00 del giorno successivo fino ad un limite massimo di 60 dBA misurato sulla facciata dell’edificio abitativo più esposto;

? Con il divieto della diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per l’estate 2023, nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione.

Cantieri edili nel periodo estivo:

  • nei cantieri edili l’inizio delle attività lavorative che comportano l’uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni alle ore 08:00;
  • per il periodo 1 giugno – 15 settembre è vietato su tutto il territorio comunale l’uso di macchinari (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) e/o attrezzi rumorosi, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 (ovvero dalle ore 09:00 per la fascia che va dal mare alla S.S. 106), e dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
  • durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (Tm) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;

❗ SANZIONI PREVISTE:

a) in caso di 1^ violazione è previsto il pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni;

b) in caso di 1^ violazione alle norme contenute nella presente Ordinanza, il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali;

c) in caso di violazioni successive alla 1^ è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. per un tutta la stagione;

d) in caso violazioni successive alla 1^ alle norme contenute nella presente Ordinanza, il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. per periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell’anno in corso;

e) in caso di violazione a quanto disposto per le attività rumorose nei cantieri edili, e per il divieto della diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per l’estate 2023, nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

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