Regolazioni di accessibilità

Mercoledì, 19 Ottobre 2022 15:56

ORDINANZA DIVIETO DI ABBANDONO DI DEIEZIONI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE ED OBBLIGO DI CUSTODIA

Con l'Ordinanza n.169/22 del Sindaco Giambattista Di Pippa, si ordina ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di animali da compagnia, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

  • è fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali siti nel Centro abitato;
  • è fatto obbligo ai proprietari di animali domestici e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, al loro corretto smaltimento e alla pulizia dei luoghi, per mezzo di paletta o altra attrezzatura e di sacchetti monouso idonei allo scopo, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità;
  • di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini;
  • di munirsi di contenitori d’acqua o altro liquido per l'eliminazione dei residui liquidi biologici ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate;
  • è fatto obbligo, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del Centro abitato;
  • è fatto obbligo di iscrivere i propri animali domestici all’Anagrafe regionale come previsto dalle Leggi vigenti in materia, nonché di applicare loro microchip identificativo e denunciarne eventuale cessione, smarrimento o decesso;
  • è fatto divieto di lasciare cibo negli spazi pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico;
  • dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i non vedenti, i cani della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine quando sono utilizzati per servizio.
  • L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 da € 25,00 euro a € 500,00 euro
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